Art. 2.
(Norme regolamentari in materia di società a responsabilità limitata).

      1. Il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento recante modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, conformandosi al criterio generale di semplificare i procedimenti di competenza necessari per attuare in modo rapido e snello i progetti imprenditoriali, attraverso la costituzione di società a responsabilità limitata e l'estensione del ricorso all'autocertificazione. Nel dare attuazione al criterio generale di cui al presente comma, il Governo si conforma, altresì, alle seguenti norme, volte a facilitare la costituzione delle società a responsabilità limitata e ad eliminare, ai fini della medesima costituzione, le necessità di redazione di un atto notarile:

          a) all'atto della costituzione della società a responsabilità limitata l'ammontare del capitale sociale è pari a un euro; entro tre anni dall'avvenuta costituzione tale importo è aumentato a 5.000 euro attraverso gli utili di bilancio derivanti dall'attività della stessa società. In caso di perdita

 

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d'esercizio o di pareggio di bilancio, al fine dell'aumento del capitale sociale è concessa una proroga di ulteriori tre anni;

          b) per la costituzione della società a responsabilità limitata, l'atto costitutivo è redatto e sottoscritto tramite un documento o modello prestampato, predisposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fornito da un notaio, avente finalità di scrittura privata, recante le disposizioni dello statuto; per la validità dell'atto costitutivo sono necessarie solo le firme dei soci della società a responsabilità limitata;

          c) l'iscrizione delle società a responsabilità limitata nel registro delle imprese, presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio», è effettuata tramite autocertificazione e presentazione dell'atto costitutivo di cui alla lettera b);

          d) l'iscrizione nel registro delle imprese di cui alla lettera c) vale quale autorizzazione all'inizio dell'attività d'impresa;

          e) entro sessanta giorni dall'inizio dell'attività d'impresa, la camera di commercio effettua i necessari controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nell'autocertificazione di cui alla lettera c);

          f) nel caso in cui la camera di commercio ravvisi delle irregolarità nelle dichiarazioni rese nell'autocertificazione di cui alla lettera c), essa può sospendere l'esercizio dell'attività d'impresa, in attesa dell'avvenuta regolarizzazione delle medesime dichiarazioni.